REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
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Al fine di garantire che tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti immessi sul
mercato offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente, il costruttore o qualsiasi altro
operatore economico della catena di fornitura dovrebbe adottare idonee misure correttive, compreso il richiamo
dei veicoli, qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente presenti un rischio
grave per gli utilizzatori o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Le autorità di omologazione dovrebbero essere abilitate a valutare e verificare se tali misure correttive siano idonee. Le autorità di
omologazione degli altri Stati membri dovrebbero avere il diritto di adottare misure correttive e restrittive nel caso in cui ritengano che le misure correttive adottate dal costruttore non siano idonee.[...]
I tipi di violazioni da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici soggetti a sanzioni sono almeno
i seguenti:
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c) mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo di veicoli, sistemi,
componenti ed entità tecniche indipendenti o al rifiuto o alla revoca del certificato di omologazione UE;
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Questo regolamento è recepito da tutti gli stati membri dell'UE